Legge 949/1952
Art. 26 — Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le singole operazioni di cui all'art
Art. 26. Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le singole operazioni di cui all'art. 18. Tale facolta' non e' delegabile neppure in casi di urgenza. Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale. Spetta altresi' al Consiglio di amministrazione di Stabilire la misura dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni, previa approvazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al Consiglio generale.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 26.
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