Legge 989/1952
Art. 9 — Il secondo e il quinto comma dell'art
Art. 9. Il secondo e il quinto comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 8, secondo comma. - "Per gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento l'anzianita' decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma degli ordinamenti delle scuole stesse". Art. 8, quinto comma. - "Gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento, i quali per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella prima, o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria e, ove superino tutti gli esami, saranno considerati, per la determinazione della loro anzianita' assoluta e relativa, come promossi nella prima o seconda sessione, secondo il numero delle volte in cui abbiano sostenuto o ripetuto le prove di esame".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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