Legge 989/1952
Art. 10 — L'art
Art. 10. L'art. 9 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 9. - "L'anzianita' relativa e' stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine dei corsi delle scuole di reclutamento".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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