Legge 366/1941
Art. 5 — Il Ministero dell'interno ha facolta' di disporre, presso i comuni del Regno, l'esecuzione di particolari esp…
Art. 5. Il Ministero dell'interno ha facolta' di disporre, presso i comuni del Regno, l'esecuzione di particolari esperimenti, anche a carattere tecnico-industriale, per lo studio e la risoluzione dei problemi attinenti in genere al perfezionamento dei servizi ed alla migliore e piu' economica utilizzazione dei rifiuti. Per tali studi ed esperimenti, che dovranno svolgersi sotto la direzione ed il controllo del Ministero dell'interno, il Ministero stesso, qualora non provveda direttamente al loro finanziamento, ha facolta' di ripartire la spesa necessaria, in tutto od in parte, tra i comuni piu' importanti del Regno.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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