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Legge 366/1941

Art. 4 — Il Ministero dell'interno, attraverso l'Ufficio predetto provvede altresi': a) a raccogliere ed a studiare og…

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/4parte di Legge 366/1941
Art. 4. Il Ministero dell'interno, attraverso l'Ufficio predetto provvede altresi': a) a raccogliere ed a studiare ogni dato utile sull'andamento dei servizi di cui trattasi, con speciale riguardo alla loro efficienza ed al loro costo; b) a promuovere, presso Enti o privati, studi ed esperienze che tendano a conseguire il migliore attrezzamento dei servizi e la piu' conveniente utilizzazione dei rifiuti solidi urbani; c) a disporre l'erogazione di contributi, sussidi o premi ad Enti e privati per gli studi e le esperienze di cui alla lettera b); d) a promuovere o favorire congressi o riunioni tra gli esperti dei detti problemi; e) a curare o promuovere eventuali pubblicazioni o bollettini destinati alla migliore diffusione o conoscenza di tali problemi; f) ad impartire in materia direttive generali o particolari; g) ad attuare i provvedimenti di carattere generale e speciale che dovessero ritenersi necessari od opportuni ai fini d'un sistematico, costante miglioramento dei servizi stessi.

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