Legge 366/1941
Art. 27 — La sezione II del Capo XVIII del Titolo III del Testo unico per la finanza locale approvato con R
Art. 27. La sezione II del Capo XVIII del Titolo III del Testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e' sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, come appresso: «SEZIONE II. - Tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni. Art. 268 (Tassa). - Per i servizi relativi alla raccolta ed al trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni), i comuni possono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Art. 269 (Contribuenti). - La tassa e' dovuta da chiunque occupi, oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto e' istituito regolarmente a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. La cessazione, nel corso dell'anno, dalla occupazione o conduzione dei locali sopra indicati, purche' debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, da' diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata. Art. 270 (Tariffa). - La tassa e' commisurata alla superficie dei locali serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati. Per la sua applicazione i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti, nei quali, oltre a tutte le esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno altresi' specificate le speciali esenzioni o facilitazioni che, in relazione alle condizioni locali, riterranno di poter accordare. Tali regolamenti, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, devono essere trasmessi al Ministero delle finanze, che provvede all'omologazione di essi, sentito il Ministero dell'interno. Le tariffe stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ed essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 273. Art. 271 (Riscossione). - La riscossione della tassa e' fatta mediante ruoli nominativi. Per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso della tassa stessa, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 273 al 294. Art. 272. (Addizionale). - E' istituita una addizionale nella misura di due centesimi per ogni lira della tassa comunale dovuta ai sensi del precedente art. 268, da iscrivere nei ruoli relativi alla tassa stessa. Tale addizionale viene riscossa alla scadenza delle sei rate bimestrali in cui ha luogo la riscossione del tributo principale. Il provento derivante dalla riscossione dell'addizionale sara' integralmente versato al bilancio dello Stato, e verra' successivamente erogato dal Ministero delle finanze, per tutti i servizi contemplati dalla presente legge, mediante corrispondenti assegnazioni di fondi sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Art. 272-bis (Delegazioni). - A garanzia dei debiti da assumersi ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani interni, purche' il Ministero delle finanze dia il suo benestare con riferimento ai tre quarti del cespite medio annuo netto realizzato nell'ultimo triennio anche mediante la riscossione del preesistente «corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche». Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del debito, le riscossione del cespite risultasse insufficiente, il comune debitore dovra' rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali, ammissibili per legge, da darsi in riscossione con le forme e con le condizioni di cui al precedente art. 94. E' fatto obbligo ai comuni che contraggono debiti a termini del primo comma del presente articolo, di introdurre effettivi miglioramenti negli esistenti mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani».
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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