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Legge 366/1941

Art. 26 — Il n

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/26parte di Legge 366/1941
Art. 26. Il n. 6 dell'art. 10 del Testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, nonche' il n. 5 dell'art. 93 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1931-XII, n. 383, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, sono sostituiti, rispettivamente, come appresso: «Imporre la tassa per la raccolta ed il trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni)».

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