Legge 366/1941
Art. 22 — Il Ministro per l'interno puo' dichiarare obbligatoria la creazione di speciali impianti di utilizzazione ind…
Art. 22. Il Ministro per l'interno puo' dichiarare obbligatoria la creazione di speciali impianti di utilizzazione industriale ed agricola dei materiali cerniti e residuati dalla cernita nei comuni piu' importanti del Regno. I provvedimenti relativi alla dichiarazione di obbligatorieta' di tali impianti saranno adottati, a seconda della rispettiva competenza, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e per le foreste, previo parere della Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani. Qualora i provvedimenti predetti si riferiscano alle industrie disciplinate dalla legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, e dai relativi decreti di applicazione, il Ministro per le corporazioni sentira' la Corporazione competente.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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