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Legge 366/1941

Art. 21 — Ai fini della utilizzazione industriale dei rifiuti, nei comuni aventi una popolazione non inferiore ai 50.00…

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/21parte di Legge 366/1941
Art. 21. Ai fini della utilizzazione industriale dei rifiuti, nei comuni aventi una popolazione non inferiore ai 50.000 abitanti, e' obbligatoria la cernita preventiva dei rifiuti predetti. Ove le esigenze dell'economia nazionale lo richiedano, e le condizioni locali lo consentano, tale cernita puo' essere dichiarata obbligatoria con decreto del Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 6, anche per comuni aventi popolazione inferiore al limite suindicato.

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