Legge 366/1941
Art. 19 — La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani devono essere eseguiti in modo da evitare ogni dispersi…
Art. 19. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani devono essere eseguiti in modo da evitare ogni dispersione di materiale, ogni esalazione male odorante ed ogni offesa al decoro cittadino. La sosta dei veicoli e dei recipienti destinati al trasporto dei rifiuti stessi deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e di riempimento. I modelli di tali veicoli e recipienti devono essere sottoposti, a cura dei costruttori, al visto d'approvazione del Ministro per l'interno, previo parere della Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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