Legge 366/1941
Art. 18 — Nei centri in cui siano istituiti i servizi regolati dalla presente legge, l'asportazione di tutti i rifiuti …
Art. 18. Nei centri in cui siano istituiti i servizi regolati dalla presente legge, l'asportazione di tutti i rifiuti esterni ed interni deve essere effettuata giornalmente. Deroghe a tale disposizione possono essere accordate, per ciascun comune, con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio provinciale sanitario, soltanto per i rifiuti interni e fatta eccezione per quelli che si formano negli alberghi, nelle pensioni, nelle comunita' d'ogni genere e negli esercizi e spacci pubblici.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 366/1941 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.