Legge 368/1940
Art. 44 — Il numero degli ufficiali in servizio a norma del precedente articolo 43 non deve essere superiore a 1500
Art. 44. Il numero degli ufficiali in servizio a norma del precedente articolo 43 non deve essere superiore a 1500. A decorrere dall'anno 1950, tale numero sara', gradualmente ridotto a 800; la riduzione sara' effettuata nella misura di 82 ufficiali all'anno, sino a raggiungere il predetto numero di 800.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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