Legge 368/1940
Art. 43 — Il Ministro per la guerra ha facolta' di trattenere alle armi, a domanda, per il periodo di un anno, i sottot…
Art. 43. Il Ministro per la guerra ha facolta' di trattenere alle armi, a domanda, per il periodo di un anno, i sottotenenti di complemento dal giorno in cui abbiano compiuto il servizio di prima nomina prescritto dalle disposizioni sul reclutamento. Allo scadere del periodo di servizio di un anno, l'ufficiale puo' chiedere di essere trattenuto in servizio solo per un secondo anno. L'ufficiale che abbia compiuto lodevolmente i due anni di servizio di cui ai due precedenti commi ha diritto, nei concorsi per le ammissioni ai pubblici impieghi, a parita' di merito, alla preferenza di cui al n. 9 dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nei concorsi banditi dall'amministrazione centrale della guerra, nonche' alla precedenza sulla categoria indicata al n. 10 dell'articolo 1 del medesimo Regio decreto-legge. Gli ufficiali trattenuti a mente del presente articolo sono compresi nel numero medio degli ufficiali di complemento che possono essere assunti annualmente per il servizio di prima nomina giusta la legge di bilancio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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