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Legge 1154/1939

Art. 9 — Unita' esenti dalla requisizione

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/9parte di Legge 1154/1939
Art. 9. Unita' esenti dalla requisizione. Non sono soggetti a requisizione: a) le navi ed i galleggianti appartenenti alle Case delle LL.MM. il Re Imperatore e la Regina Imperatrice e delle LL.AA. i Reali Principi; b) i galleggianti appartenenti: 1°) ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale delle rappresentanze diplomatiche accreditate presso il Governo del Re Imperatore e presso lo Stato della Citta' del Vaticano; 2°) ai consoli, vice consoli ed agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano, quando sia constatata l'esistenza di un trattamento di reciprocita'; 3°) a stranieri che, in virtu' di accordi Internazionali, abbiano diritto all'esenzione dalla requisizione. Con determinazione del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quelli per la marina e per le comunicazioni, possono, per ragioni di opportunita' e di cortesia internazionale, essere dichiarate esenti da requisizione altre navi o galleggianti.

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