Legge 1154/1939
Art. 10 — Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unita' requisita
Art. 10. Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unita' requisita. Su tutte le navi e su tutti i galleggianti requisiti per impiego temporaneo il ministero che procede alla requisizione puo' disporre l'esecuzione di tutti i lavori di trasformazione e di adattamento che crede del caso, salvo a provvedere, all'atto della cessazione della requisizione, al ripristino della nave, ed al pagamento della indennita' anche per il tempo occorrente per i lavori di ripristino. Qualora i lavori di ripristino remigano affidati all'armaiolo e o al proprietario, verra', precisato il tempo occorrente tra il ripristino e la relativa indennita' sara' aggiunta alla somma definita per effettuare il ripristino stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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