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Legge 1154/1939

Art. 41 — Atto di requisizione

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/41parte di Legge 1154/1939
Art. 41. Atto di requisizione. Agli effetti della requisizione, sia per acquisto che per impiego temporaneo, deve essere compilato l'atto di requisizione, che deve contenere le seguenti indicazioni: 1° Ministero che ha effettuato la requisizione; 2° amministrazione dello Stato per conto della quale la requisizione e' stata effettuata; 3° riferimento specifico alle disposizioni della presente legge; 4° nome dell'unita' requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalita'; 5° nome del proprietario (od anche dell'armatore, nel caso di requisizione per impiego temporaneo) dell'unita' requisita e relativo domicilio legale; 6° compartimento od ufficio marittimo di iscrizione dell'unita' requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti; 7° tonnellaggio di stazza lorda e netta; 8° porto in cui e' stata effettuata la requisizione; 9° data ed ora della consegna dell'unita' requisita; 10° indennita' dovuta per l'acquisto, o, nel caso di requisizione temporanea, indennita' giornaliera dovuta per la requisizione, con la, specificazione delle singole quote componenti la parte A e di quelle componenti la parte B; 11° accertamento della verifica, eseguita al momento della requisizione, dell'inventario e dei materiali di consumo e indicazione dell'autorita' che ha proceduto a tale verifica a norma del precedente art. 39; 12° consistenza dei combustibili e dell'acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell'unita' all'atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti semoventi con motori a combustione oppure a propulsione elettrica; 13° eventuali clausole particolari od accordi speciali; 14° firma, del capo dell'ufficio requisizione. L'atto di requisizione per impiego temporaneo deve contenere, oltre le indicazioni sopra elencate, anche le seguenti: a) particolari modalita' stabilite circa le singole quote eventualmente non comprese nella parte B; b) decorrenza dell'indennita' (data e ora della consegna); c) personale mercantile, distinto per qualifica e numero, rimasto a bordo dell'unita' requisita secondo l'ordine di requisizione.

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