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Legge 1154/1939

Art. 40 — Processo verbale di consegna

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/40parte di Legge 1154/1939
Art. 40. Processo verbale di consegna. Agli effetti della requisizione, sia per acquisto che per impiego temporaneo, deve essere compilato un processo verbale di consegna, che deve contenere le seguenti indicazioni: 1° autorita' delegata per la consegna; 2° ordine ricevuto dalla predetta autorita', con le precise indicazioni del documento relativo; 3° amministrazione dello Stato per conto della quale si effettua la requisizione; 4° nome dell'unita' requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalita'; 5° nome del proprietario (od anche dell'armatore nel caso di requisizione per impiego temporaneo) dell'unita' requisita e sua residenza o domicilio; 6° compartimento od ufficio marittimo d'iscrizione dell'unita' requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti; 7° tonnellaggio di stazza lorda e netta; 8° porto in cui avviene la consegna; 9° data ed ora della consegna; 10° consistenza dei combustibili e dell'acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell'unita' all'atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti semoventi con motori a combustione oppure a propulsione elettrica; 11° eventuali annotazioni; 12° firma dell'autorita' delegata per la consegna; 13° firma del proprietario (od anche dell'armatore, nel caso di requisizione per impiego temporaneo) o del suo legale rappresentante.

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