Legge 1154/1939
Art. 37 — Autorita' delegata per la consegna e la riconsegna
Art. 37. Autorita' delegata per la consegna e la riconsegna. Le formalita' relative alla consegna e alla riconsegna delle navi o dei galleggianti requisiti sono compiute dall'autorita' a cio' delegata dall'amministrazione che procede alla requisizione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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