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Legge 1154/1939

Art. 37 — Autorita' delegata per la consegna e la riconsegna

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/37parte di Legge 1154/1939
Art. 37. Autorita' delegata per la consegna e la riconsegna. Le formalita' relative alla consegna e alla riconsegna delle navi o dei galleggianti requisiti sono compiute dall'autorita' a cio' delegata dall'amministrazione che procede alla requisizione.

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