Legge 1154/1939
Art. 36 — Salvataggi e rimorchi
Art. 36. Salvataggi e rimorchi. Qualunque profitto netto spettante all'armatore per salvataggi e rimorchi eseguiti dalla nave o dal galleggiante requisito e' diviso in parti uguali tra l'amministrazione, che ha proceduto alla requisizione, e l'armatore.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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