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Legge 1154/1939

Art. 36 — Salvataggi e rimorchi

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/36parte di Legge 1154/1939
Art. 36. Salvataggi e rimorchi. Qualunque profitto netto spettante all'armatore per salvataggi e rimorchi eseguiti dalla nave o dal galleggiante requisito e' diviso in parti uguali tra l'amministrazione, che ha proceduto alla requisizione, e l'armatore.

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