Legge 1154/1939
Art. 31 — Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione
Art. 31. Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione. Oltre all'indennita' dovuta all'armatore o al proprietario per effetto del precedente art. 30, sono a carico delle amministrazioni che procedono alla requisizione: a) la perdita totale della nave o del galleggianti requisiti, l'abbandono degli stessi a tutti gli effetti di legge, le avarie della nave o del galleggiante, i danni alle persone e i danni alle cose di terzi, derivanti, tali eventi, da rischi di guerra o da rischi inerenti ai servizi speciali della requisizione e non coperti, quanto alla nave o al galleggiante, dalla normale polizza di assicurazione rischi ordinari e, quanto alle persone, dalla normale polizza di assicurazione e infortuni, malattie e responsabilita' civile, quando risultino da apposito verbale vistato dal comandante militare o dai Regio commissario, ovvero da dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal Regio commissario; b) le spese inerenti ad eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante per i servizi ai quali viene adibito per effetto della requisizione. c) le spese inerenti ai lavori di ripristino; d) le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad altri enti militari o civili dello Stato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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