Legge 1154/1939
Art. 30 — Indennita' nei caso di requisizione per uso temporaneo
Art. 30. Indennita' nei caso di requisizione per uso temporaneo. Nel caso di requisizione che abbia per oggetto l'uso temporaneo della nave o del galleggiante, l'indennita' dovuta all'armatore o al proprietario e' calcolata a giornate e a frazioni di giornate, che a loro volta sono calcolate a ore attribuendo ad ogni ora un ventiquattresimo della indennita' giornaliera. Non si tiene calcolo delle frazioni di ore. In caso di perdita della nave o del galleggiante, si corrisponde l'indennita' fino alle ore 24 del giorno della perdita o, se la data della perdita non puo' essere precisata, del giorno a cui risale l'ultima notizia certa. Detta indennita' si compone di due parti designate con lo lettere A e B. Il valore della nave o del galleggiante requisito sara' determinato come segue: a) per le navi per le quali esistono prezzi correnti di mercato, tale valore verra', stabilito tenendo conto dei prezzi stessi al giorno della requisizione per acquisto o al giorno della perdita in relazione al tipo, alle caratteristiche tecniche e commerciali, nonche' allo stato di conservazione e di efficienza della nave; b) per quelle navi per le quali non esistono prezzi correnti di mercato, il valore verra' stabilito calcolando il costo di ricostruzione (determinato al giorno della requisizione per acquisto o al giorno della perdita) di una nave nuova, avente caratteristiche analoghe e applicando un coefficiente di deprezzamento inerente all'eta', al tipo e allo stato effettivo di conservazione e di efficienza della nave. In entrambi i casi, sia nel caso a) che in quello b) si deve aggiungere il valore delle dotazioni e dei corredi. Le quote comprese nella parte A, che vengono determinate dall'ufficio indicato nel precedente art. 4, sono le seguenti: a) ammortamento del valore della nave o del galleggiante da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante (diminuito del valore di demolizione) al momento della requisizione con una percentuale variabile a seconda del tipo e dell'eta' e tenendo conto dello stato di conservazione e di efficienza della nave o del galleggiante; b) interessi da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante, corredi e dotazioni compresi; qualora la requisizione si prolunghi oltre un anno la quota di interessi verra' calcolata sul valore della nave o galleggiante decurtato della quota annuale di ammortamento; c) spese generali; d) materiali di consumo per coperta, macchina, camera, cucina (compresi i lubrificanti per le navi e i galleggianti semoventi a propulsione a vapore); e) manutenzione e riparazioni ordinarie; f) manutenzione e riparazioni straordinarie (riclassifica). Quando l'Amministrazione lo ritenga opportuno, puo' provvedere a sue spese ai materiali indicati nella lettera d) e ai lavori indicati nelle lettere e) e f). In tal caso, la parto A del compenso si limita alle quote indicate nelle lettere a), b) e c). L'indennita' prevista per la parte A potra' essere, annualmente, soggetta a revisione a richiesta dell'Amministrazione interessata o dell'armatore. Le quote comprese nella parte B si riferiscono in massima agli oneri seguenti: a) assicurazione della nave o galleggiante contro i rischi ordinari della navigazione e assicurazione contro il rischio della responsabilita' per danni alle persone; b) equipaggio (quota comprensiva della paga, panatica, assicurazioni infortuni e malattie, contributi sindacali, Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara, od altri oneri previsti da apposite disposizioni ed eventuali compensi agli equipaggi stabiliti dagli organi competenti); c) lavoro straordinario; d) combustibili; e) lubrificanti per le motonavi e per i galleggianti semoventi con motori a combustione nonche' per le navi e galleggianti semoventi a propulsione elettrica; f) acqua; g) spese portuali e diritti marittimi (pilotaggio, rimorchio, ormeggio e disormeggio, ponti di imbarco nei porti ove occorrono, guardia ai fuochi, visita sanitaria, spedizione della nave o del galleggiante, tasse e sopratasse di ancoraggio, fari, transito di canali, ed altre eventuali spese portuali o diritti marittimi); h) agenzie; i) esercizio dell'impianto r.t. (escluse le spese relative al personale r. t. gia' comprese nella quota equipaggio); l) operazioni di carico e scarico, stivaggio e distivaggio; m) mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati; n) carenamento di carattere eccezionale da definirsi all'atto della requisizione; o) disinfestazione o altre misure sanitarie; p) medicinali e materiali per medicazione; q) lavatura e rifacimento dei materassi, fasce, federe, guanciali, tovaglierie per il personale di passaggio e per l'equipaggio; r) eventuali sistemazioni di telefoni nei porti ed uso del telefono nell'interesse dell'amministrazione; s) telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione; t) eventuali spese inerenti alla quarantena ed approdo in porti infetti; u) consumi di coperta, macchina, cucina, camera per eventuali nuove sistemazioni, macchinari e posti aggirarti per ordine dell'amministrazione nonche' forniture le quali comunque resterebbero di proprieta' dell'amministrazione. Nel caso di navi o galleggianti requisiti, che siano inscritti nel ruolo del naviglio ausiliario della Regia marina, l'indennita' dovuta agli armatori o proprietari si compone della sola parte A. Le quote della parte B, applicabili a tali unita', sono contabilizzate direttamente dal Ministero della marina come per le Regie navi. La parte A dell'indennita' e' determinata dal ministero delle comunicazioni, anche nel caso che la requisizione sia fatta dal Ministero della marina, ed e' notificata all'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione. All'atto della requisizione, il Ministero delle comunicazioni quando non sia, in possesso di tutti gli elementi necessari, puo' determinare in via provvisoria questa parte dell'indennita', salvo a procedere alla determinazione definitiva al massimo entro tre mesi dall'inizio della requisizione. La determinazione provvisoria e' notificata all'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione. Nel caso che l'armatore o proprietario si avvalga del ricorso stabilito dall'art. 48 contro il provvedimento che determina definitivamente l'indennita', l'indennita' stessa e' corrisposta, fino a che non sia intervenuta la decisione sul ricorso, nella misura fissata dal Ministero delle comunicazioni. La parte B e' determinata dal Ministero delle comunicazioni o da quello della marina rispettivamente per le navi o galleggianti requisiti da ciascuno di essi. Le quote comprese nella parte B possono, a giudizio del Ministero interessato, essere escluse dall'indennita' e: 1° essere assunte direttamente, in parte o totalmente, dal Ministero interessato; 2° essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura indicata dalle norme in vigore, quando trattasi di quote per le quali gia' esistono regolamentazioni speciali; 3° essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura stabilita con appositi accordi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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