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Legge 1154/1939

Art. 26 — Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto dell'amministrazione, quale contabile

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/26parte di Legge 1154/1939
Art. 26. Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto dell'amministrazione, quale contabile. E' in facolta' dell'amministrazione di imbarcare sulla nave un galleggiante requisito un sottufficiale o un impiegato civile di grado equiparato, con l'incarico di coadiuvare il comandante militare o il Regio commissario nel controllo dei combustibili e dei materiali di consumo che sono a carico dell'amministrazione requisitrice. Nel caso che l'amministrazione fornisca direttamente combustibili o materiali, questi devono essere regolarmente presi in carico dal predetto sottufficiale o impiegato civile; in mancanza di questo, i combustibili ed i materiali predetti sono dati in regolare consegna al capitano della nave rimanendone affidato il controllo al comandante militare o al Regio commissario.

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