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Legge 1154/1939

Art. 25 — Capitano marittimo con funzioni di comandante militare

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/25parte di Legge 1154/1939
Art. 25. Capitano marittimo con funzioni di comandante militare. Quando il capitano che si trova al comando della nave o del galleggiante sia ufficiale di vascello appartenente a una delle categorie in congedo, il Ministero della marina puo' eccezionalmente affidargli le funzioni di comandante militare, richiamandolo in servizio attivo. In questo caso, l'indennita' di requisizione sara' diminuita degli assegni, che in dipendenza del richiamo l'armatore non sara' piu' tenuto a corrispondere al comandante della nave.

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