Legge 340/1939
Art. 82 — Matrimoni dei militari in congedo
Art. 82. Matrimoni dei militari in congedo. I sottufficiali ed i militari in congedo illimitato possono contrarre liberamente matrimonio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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