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Legge 340/1939

Art. 81 — Doveri dei sottufficiali e dei militari di truppa in congedo illimitato

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/81parte di Legge 340/1939
Art. 81. Doveri dei sottufficiali e dei militari di truppa in congedo illimitato. Comunicazioni ai centri di reclutamento e mobilitazione. I sottufficiali ed i militari di truppa della Regia aeronautica inviati in congedo illimitato, hanno l'obbligo di presentarsi, entro otto giorni dall'arrivo nel paese di residenza, alle Autorita' locali della Regia aeronautica o in mancanza di questa al capo dell'Amministrazione comunale per far vistare la dichiarazione di congedo e dare il proprio recapito. Successivamente hanno l'obbligo, in caso di trasferimento, anche temporaneo, di notificare entro 15 giorni dalla partenza, la nuova residenza alle Autorita' di cui sopra.

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