Legge 340/1939
Art. 2 — Iscrizione alle liste di leva aeronautica; Il numero massimo dei cittadini che potranno essere iscritti nelle…
Art. 2. Iscrizione alle liste di leva aeronautica; Il numero massimo dei cittadini che potranno essere iscritti nelle liste definitive della leva, aeronautica suddivisi, per i tre ruoli, naviganti, specialisti e servizi, sara' determinato per ogni classe di leva al 18° anno di eta', di intesa fra i Ministeri della guerra, dell'aeronautica e della marina. In detto numero devono essere compresi i gia' arruolati volontari in aeronautica. La ripartizione territoriale degli iscritti, di cui al comma precedente, viene comunicata al Ministero della guerra per eventuali modifiche da concordarsi in relazione alle esigenze del Regio esercito e della Regia aeronautica.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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