Legge 340/1939
Art. 1 — Finalita'
Art. 1. Finalita'. La leva aeronautica ha lo scopo di fornire alla Regia aeronautica gli uomini obbligati alla prestazione del servizio militare, che siano particolarmente adatti ai servizi militari aeronautici, nelle tre forme di attivita': naviganti, specialisti e governo; prelevandoli dalla massa dei cittadini iscritti nelle liste generali di leva tenute dagli Uffici provinciali di leva.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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