Legge 340/1939
Art. 16 — Ripristino nelle liste della leva di terra o di mare di iscritti in determinate condizioni
Art. 16. Ripristino nelle liste della leva di terra o di mare di iscritti in determinate condizioni. Sono restituiti alla leva di terra, o alla leva di mare, previa cancellazione dalle liste della leva aeronautica: 1) gli iscritti gia' arruolati nel Regio esercito, nella Regia, marina, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dell'Africa Italiana in servizio permanente effettivo, negli Agenti di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, nella Milizia forestale, portuale e stradale e nel Corpo degli agenti della Polizia coloniale, nonche' coloro che prestino o abbiano prestato servizio in altri Corpi il cui servizio sia equiparato per legge a quello obbligatorio di leva; 2) gli iscritti che all'atto della chiamata della leva della propria classe di nascita risultino regolarmente residenti all'estero agli effetti della leva e della dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito nonche' quelli che risultino gia' espatriati per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici all'estero a tal uopo riconosciuti; 3) gli iscritti che, all'atto della chiamata della leva della propria classe di nascita, risultino residenti nei Possedimenti italiani o nelle Colonie italiane; 4) gli iscritti che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati; 5) gli iscritti per i quali, in via eccezionale, il Ministero dell'aeronautica, di concerto con quelli della guerra o della marina, determini il trasferimento alla leva di terra od a quella di mare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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