Legge 340/1939
Art. 15 — Arruolamento degli idonei
Art. 15. Arruolamento degli idonei. Gli iscritti alla leva aeronautica sono cancellati dalle liste della leva di terra ed eventualmente da quelle della leva di mare, all'atto dell'apertura della leva aeronautica, o di terra, o di mare, a seconda che si apra prima l'una o l'altra leva. Essi, qualora siano fisicamente idonei al servizio alle armi sono arruolati nella Regia aeronautica in uno dei tre ruoli: naviganti, specialisti, servizi. Il possesso della capacita' fisica per assolvere i particolari compiti aeronautici viene accertato dagli istituti medico-legali o da altri organi o commissioni militari della Regia aeronautica o designati dalla stessa. Il possesso delle attitudini professionali per i piloti e per gli specialisti viene accertato, durante la prestazione del servizio, presso le scuola o enti della Regia aeronautica e secondo le modalita' stabilite dal Ministero. Il Ministero dell'aeronautica si riserva la facolta' di transitare da un ruolo ad un altro in base alle singole attitudini, gli incorporati di leva nella Regia aeronautica.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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