Legge 340/1939
Art. 105 — Pene per chi ostacoli gli accertamenti per la formazione delle liste di leva
Art. 105. Pene per chi ostacoli gli accertamenti per la formazione delle liste di leva. Chiunque ostacoli o tragga in inganno i comandi di centro di reclutamento e mobilitazione negli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 30 e' punito con la multa da L. 2000 a L. 10.000.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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