Legge 340/1939
Art. 104 — Pene per i sanitari
Art. 104. Pene per i sanitari. I medici chirurghi civili chiamati a far parte dei Consigli o Commissioni mobili di leva, i quali abbiano ricevuto doni o accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni La pena a loro applicabile sia che al momento dei doni e delle promesse essi avessero gia' ricevuto l'incarico, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale incarico. Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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