Legge 745/1938
Art. 6 — Non possono essere nominati amministratori del Monte il podesta' del Comune dove ha sede il Monte stesso, ne'…
Art. 6. Non possono essere nominati amministratori del Monte il podesta' del Comune dove ha sede il Monte stesso, ne' il preside ed i rettori della Provincia. Non possono neppure essere nominati amministratori coloro che si trovino in lite con il Monte. Coloro che rivestano o che abbiano rivestito nell'anno precedente alla nomina, cariche politiche nel Comune nel quale ha sede il Monte, non possono assumere l'ufficio di amministratore, direttore, funzionario o impiegato dei Monti. Gli amministratori, i direttori, i funzionari e gli impiegati dei Monti, i quali assumano taluna delle cariche anzidette, decadono dall'ufficio. Gli amministratori e i direttori dei Monti non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette, con l'Ente che amministrano o dirigono. Le persone nominate all'ufficio di amministratori dei Monti, le quali, all'atto della nomina, hanno obbligazioni con essi, debbono estinguerle entro sei mesi dal giorno in cui assumono l'ufficio, o alla scadenza delle obbligazioni stesse, quando essa sia minore di tale termine. Decorso questo termine, gli amministratori, che non abbiano adempiuto a tale obbligo, decadono. Decadono altresi' gli amministratori i quali inizino lite con il Monte. Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso Consiglio di amministrazione i parenti fino al terzo grado incluso e gli affini fino al secondo grado incluso. La decadenza, nei casi preveduti nei commi precedenti, e' dichiarata dal Consiglio di amministrazione il quale, ove la decadenza riguardi un amministratore, ne deve riferire all'assemblea degli associati nella prima adunanza, o all'Ente che lo aveva eletto, affinche' sia provveduto alla sostituzione. Qualora il Consiglio di amministrazione non dichiari la decadenza, vi provvede d'ufficio l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 6.
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