Legge 745/1938
Art. 5 — Il Consiglio di amministrazione dei Monti e' costituito di cinque membri, due dei quali, che assumono rispett…
Art. 5. Il Consiglio di amministrazione dei Monti e' costituito di cinque membri, due dei quali, che assumono rispettivamente l'ufficio di presidente e di vice-presidente, sono nominati con provvedimento del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Gli altri tre membri sono nominati: a) due dall'Ente o dagli Enti fondatori, e uno dall'Amministrazione comunale dei Monti fondati da Corpi morali o col loro concorso; b) dall'assemblea degli associati, nei Monti istituiti da associazioni di persone.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 5.
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