Legge 745/1938
Art. 35 — Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, in seguito a deliberazione del Comitato dei Ministri, sa…
Art. 35. Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, in seguito a deliberazione del Comitato dei Ministri, saranno emanate, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme complementari e le altre che potranno occorrere per la completa attuazione della presente legge, dalla cui entrata in vigore restano abrogate tutte le norme contrarie o con essa incompatibili. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 maggio 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 35.
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