Legge 745/1938
Art. 34 — La decadenza comminata dall'articolo 6, comma 3°, ha luogo anche nei confronti di quelle, tra le persone indi…
Art. 34. La decadenza comminata dall'articolo 6, comma 3°, ha luogo anche nei confronti di quelle, tra le persone indicate nel comma suddetto, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano talune delle cariche prevedute nel comma medesimo e non vi rinunzino entro il termine di sei mesi dalla data suindicata.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 34.
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