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Legge 745/1938

Art. 3 — Gli atti costitutivi dei Monti fondati da Corpi morali, e col loro concorso, debbono determinare: 1° il fondo…

ELI /it/legge/1938/05/10/745/art/3parte di Legge 745/1938
Art. 3. Gli atti costitutivi dei Monti fondati da Corpi morali, e col loro concorso, debbono determinare: 1° il fondo di dotazione ed i modi col quali e' raccolto; 2° le condizioni di rimborso del fondo di dotazione, quando il rimborso sia preveduto; 3° l'ordinamento amministrativo del Monte. Gli atti costitutivi dei Monti fondati da associazioni di persone, oltre a quanto e' indicato nel comma precedente, devono determinare: 1° il numero, l'ammissione, il recesso o la esclusione, e i diritti degli associati; 2° i poteri dell'assemblea degli associati. All'atto costitutivo e' allegato lo statuto, il quale deve contenere le indicazioni che saranno stabilite nelle norme di cui all'art. 35.

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