Legge 745/1938
Art. 2 — Il primo fondo di dotazione dei Monti di nuova istituzione deve essere costituito in denaro e per una somma n…
Art. 2. Il primo fondo di dotazione dei Monti di nuova istituzione deve essere costituito in denaro e per una somma non inferiore alle L. 200.000. Il fondo di dotazione puo' essere rimborsato, osservati i patti dell'atto costitutivo, soltanto quando si sia formata una riserva pari al suo ammontare. Sul fondo di dotazione, sui successivi aumenti di patrimonio e sugli utili di gestione del Monte non puo' essere corrisposto alcun interesse o percentuale a favore di coloro che hanno contribuito alla formazione del patrimonio.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 2.
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