Legge 745/1938
Art. 25 — Ferme rimanendo a favore dei Monti di credito su pegno le agevolazioni tributarie gia' stabilite dalle vigent…
Art. 25. Ferme rimanendo a favore dei Monti di credito su pegno le agevolazioni tributarie gia' stabilite dalle vigenti leggi del bollo e del registro in favore dei Monti di pieta', sono esenti da tassa di bollo e da imposta di registro gli atti costitutivi, gli statuti dei Monti suddetti, le loro modificazioni e le procure speciali, che possono occorrere per il ritiro delle somme iscritte sui libretti nominativi, nonche' le operazioni di mutuo contemplate all'articolo 18 e le relative quietanze.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 25.
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