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Legge 745/1938

Art. 24 — I Monti devono depositare le momentanee esuberanze di cassa presso la Cassa postale di risparmio, o presso le…

ELI /it/legge/1938/05/10/745/art/24parte di Legge 745/1938
Art. 24. I Monti devono depositare le momentanee esuberanze di cassa presso la Cassa postale di risparmio, o presso le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di credito su pegno di prima categoria, gli Istituti di credito di diritto pubblico, ovvero le Banche di interesse nazionale.

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