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Legge 899/1934

Art. 99

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/99parte di Legge 899/1934
Articolo 99. Il numero massimo delle vacanze che devo annualmente formarsi in ciascun grado dei ruoli di mobilitazione risulta dalle annesse tabelle. Le vacanze nei gradi di capitano e di colonnello sono colmate mediante trasferimenti d'autorita' di pari grado dai ruoli di comando; quelle nei gradi di maggiore o di tenente colonnello, in parte con promozioni dal grado inferiore di ufficiali di ciascun ruolo di mobilitazione ed in parte col trasferimento, di autorita', di pari grado dai ruoli di comando, nella, misura stabilita dallo citate tabelle. Per il trasferimento nei ruoli di mobilitazione degli ufficiali dei vari gradi si osservano le norme degli articoli 30, 39, 51, 52, 54 ed 86.

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