Legge 899/1934
Art. 98
Articolo 98. Agli ufficiali del ruolo di mobilitazione non si applicano i limiti di promovibilita'; bensi' i limiti di eta' degli ufficiali dei ruoli di comando. Nessuno di essi puo' essere promosso ad anzianita' se prima non abbia conseguita la promozione ad anzianita' od a scelta ordinaria il pari grado che lo precedeva immediatamente nel ruolo di comando dell'arma di provenienza e che non abbia avuto vantaggi o ritardi di carriera.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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