Legge 899/1934
Art. 90
Articolo 90. Le cariche nei depositi cavalli stalloni e nei centri rifornimento quadrupedi sono conferite agli ufficiali che siano giudicati idonei a coprirle; essi sono scelti in ordine di grado ed, a parita' di grado, in ordine di anzianita'. L'accertamento della idoneita' alle varie cariche e' fatto nei modi da stabilirsi con decreto dei Ministri per la Guerra e per l'Agricoltura e foreste, per gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni, e nel regolamento sull'avanzamento, per gli ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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