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Legge 899/1934

Art. 89

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/89parte di Legge 899/1934
Articolo 89 Per l'avanzamento degli ufficiali di cui al presente titolo si addiviene alla creazione di vacanze obbligatorie nel solo grado di colonnello. Detti ufficiali sono presi in esame per l'avanzamento con le norme stabilite per l'avanzamento ad anzianita' ed a scelta ordinaria per i pari gradi del ruolo di comando dell'arma di appartenenza. Il loro avanzamento, pero', ha luogo esclusivamente ad anzianita' previa classifica, peri gradi per i quali e' prescritta dall'articolo 47, senza esperimenti ed esami, ma tenendo conto della capacita' ed attitudine tecnica degli ufficiali. Gli ufficiali prescelti per l' avanzamento sono promossi fino al grado di tenente colonnello quando e' promosso ad anzianita' od a scelta ordinaria l'ufficiale dell'arma di appartenenza che li precede immediatamente nel ruolo di comando. Il tenente colonnello prescelto per avanzamento e' promosso quando si verifica la vacanza nel grado superiore, come dalla annessa tabella n. 17.

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