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Legge 899/1934

Art. 87

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/87parte di Legge 899/1934
Articolo 87. Il direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni, il direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore tecnico automobilistico sono scelti dal Ministro per la guerra e nominati con decreto Reale, sentita la commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri.

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