Legge 899/1934
Art. 86
Articolo 86. Alle cariche dei servizi tecnici sono prescelti i particolarmente idonei e vi sono destinati in ordine di anzianita'. L'accertamento dell'idoneita' ad una carica superiore e' fatto nei modi stabiliti dal regolamento. Gli ufficiali non prescelti per l'avanzamento, o non prescelti per la carica, se non concorrono - unitamente ai pari grado dei rispettivi ruoli di comando - al ripianamento l'elle vacanze nel ruolo di mobilitazione, sono collocati fuori organico od a disposizione, a seconda del grado.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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