Legge 899/1934
Art. 62
Articolo 62. Le promozioni di cui al precedente articolo sono effettuate, nei limiti fissati dell'articolo 60, in base alle norme seguenti: I. - Allorquando in un determinato ruolo e grado concorrano ufficiali aventi diritto alla stessa aliquota di vantaggio, gli ufficiali stessi sono promossi - secondo l'ordine di anzianita' - non appena entrino nell'aliquota di ruolo prescritta. Il capitano medico ed il capitano veterinario, liberi docenti universitari, confermati in via definitiva dopo cinque anni di esercizio, e che siano stati dichiarati promovibili a scelta speciale, sono promossi quando entrino nel primo quarto del rispettivo ruolo, considerato alla data 1° gennaio dell'anno in cui sono stati raggiunti dal turno di promozione. Il capitano chimico-farmacista, in possesso dei titoli di cui sopra, e' promosso con le stesse norme quando entri nel primo terzo del rispettivo ruolo considerato alla data sopra indicata. La norma di cui al comma precedente, ma quando entrino nel primo quinto del ruolo, si applica al maggiore medico, al maggiore chimico-farmacista ed al maggiore veterinario che abbiano i requisiti di cui sopra, purche' non abbiano gia' fruito dello speciale vantaggio, di cui al precedente comma, nell'avanzamento da capitano a maggiore. II. - Allorquando, invece, in un determinato ruolo o grado, concorrano contemporaneamente ufficiali aventi diritto a differenti aliquote di vantaggio, le promozioni si effettuano come segue: a) per gli ufficiali gia' entrati nell'aliquota di ruolo prescritta: 1° - accertando il numero rappresentante il posto occupato nel ruolo da ciascun ufficiale. Per i capitani i quali, in base alle disposizioni transitorie della legge 11 marzo 1926, n. 398 e successive modificazioni, ottennero spostamenti nel ruolo per il titolo della scuola di guerra, ovvero per il titolo stesso ed il trasferimento nel corpo di stato maggiore, l'accertamento di cui sopra e' effettuato considerando l'ufficiale come collocato nel ruolo al posto che avrebbe occupato se gli spostamenti suaccennati non fossero stati effettuati; 2° - calcolando la differenza tra l'aliquota del vantaggio spettante all'ufficiale, ai sensi dell'articolo 61, e il numero rappresentante il posto occupato nel ruolo dall'ufficiale stesso; 3° - stabilendo una graduatoria dei promovendi, in ragione della differenza che, per ciascuno di essi, verra' a risultare, in base al calcolo di cui al precedente n. 2. Nella graduatoria ha la precedenza l'ufficiale per il quale la differenza suaccennata risulti maggiore. A parita' di posizioni, e' promosso prima l'ufficiale piu' anziano; b) per gli ufficiali non ancora entrati nell'aliquota del ruolo prescritta: - non appena essi raggiungano l'aliquota rispettiva. Qualora nell'aliquota entrino contemporaneamente piu' ufficiali, sara' data la precedenza al piu' anziano. Se al momento dell'entrata nell'aliquota vi siano ancora da effettuare promozioni in base al precedente comma a) gli ufficiali di cui al presente comma b) concorrono all'avanzamento coi pari grado di cui al comma a) secondo le norme stabilite nel comma stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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