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Legge 899/1934

Art. 61

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/61parte di Legge 899/1934
Articolo 61. L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale, per conseguire la promozione, deve entrare nelle aliquote di ruolo sottoindicate, calcolate sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione: A) il tenente che abbia superato gli esami: - nel primo ottavo, se appartenente all'arma dei CC. RR.; - nel primo decimo, se appartenente alle altre armi; - nel primo quarto, se appartenente al corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) o al corpo veterinario; - nel primo decimo, se appartenente ad altri corpi; B) il capitano: - nel primo ottavo, se appartenente all'arma dei CC. RR., ed abbia superato gli esami; - nel primo sesto, se appartenente alle altre armi ed abbia superato gli esami; - nel primo quindicesimo, se appartenente all'arma di artiglieria ed abbia superato il corso superiore balistico; - nel primo quinto, se appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed abbia superato i corsi della scuola di guerra; - nel primo quarto, se appartenente alle armi sopraincate ed abbia superato i corsi della scuola di guerra ed ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore; - nel primo quarto, se ufficiale chimico-farmacista ed abbia superato gli esami - nel primo quinto, se appartenente agli altri corpi, compresi i medici C) il maggiore: - nel primo quinto, se appartenente alle armi combattenti ed abbia superato gli esami; - nel primo quinto, se appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed abbia ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore; - nel primo sesto, se ufficiale medico; - nel primo settimo, se ufficiale chimico- farmacista o veterinario; - nel primo ottavo, se ufficiale commissario o di sussistenza; ed abbia supe- rato gli esami - nel primo nono, se ufficiale di amministrazione.

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