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Legge 899/1934

Art. 54

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/54parte di Legge 899/1934
Articolo 54. I tenenti colonnelli dei CC. RR. e dei ruoli di comando che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'articolo 47 sono assoggettati ad esperimenti con programmi e norme da stabilirsi con decreto Reale. Punti minimi di idoneita', per poter essere prescelti, quelli da fissarsi nel predetto decreto. Sulla base del punto di classifica, del punto di esperimento e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, le autorita' giudicatrici pronunciano il proprio giudizio. Anche ai predetti tenenti colonnelli si applicano le norme dell' articolo 50. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i non prescelti dei ruoli di comando sono trasferiti d'autorita' nel ruolo di mobilitazione, con lo stesso grado ed anzianita', su designazione del Ministro per la guerra, fino a ripianamento dei posti disponibili. Qualora il loro numero superi quello dei posti disponibili gli esuberanti sono collocati fuori organico, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29. I tenenti colonnelli dei C.C. R.R. non prescelti, sono collocati fuori organico, con le norme stabilite dai sopra citati due articoli.

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