Open·Parlamento
HomeNormeLegge 899/1934Art. 53
Legge 899/1934

Art. 53

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/53parte di Legge 899/1934
Articolo 53. Il maggiore veterinario, che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale di classifica di cui all'articolo 47, e' assoggettato ad esame sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale. A tale ufficiale e' assegnato, esclusivamente in base ai risultati dell'esame, un punto di merito; punto minimo di idoneita', per poter essere prescelto, quello da stabilirsi nel predetto decreto Reale. Dopo di cio' e' giudicato con le norme stabilite dal penultimo comma dell'articolo 49. Il maggiore non prescelto per l'avanzamento, e' collocato fuori organico con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 52 Art. 54 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.