Legge 899/1934
Art. 53
Articolo 53. Il maggiore veterinario, che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale di classifica di cui all'articolo 47, e' assoggettato ad esame sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale. A tale ufficiale e' assegnato, esclusivamente in base ai risultati dell'esame, un punto di merito; punto minimo di idoneita', per poter essere prescelto, quello da stabilirsi nel predetto decreto Reale. Dopo di cio' e' giudicato con le norme stabilite dal penultimo comma dell'articolo 49. Il maggiore non prescelto per l'avanzamento, e' collocato fuori organico con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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