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Legge 899/1934

Art. 51

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/51parte di Legge 899/1934
Articolo 51. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i capitani dei ruoli di comando, non prescelti l'avanzamento, sono trasferiti d'autorita', con lo stesso grado e la stessa anzianita', su designazione del Ministro per guerra, nel ruolo di mobilitazione fino a ripianamento dei posti disponibili. Quelli che risultino esuberanti sono collocati fuori organico, con le norme di cui agli articoli 26 e 29. I capitani dei CC. RR. e quelli dei corpi, non prescelti l'avanzamento, sono collocati fuori organico, con le norme cui ai citati articoli.

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